Chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima, di particolare importanza, inerente alla spettanza del diritto di voto, nel concordato fallimentare, al creditore proponente o ad altre parti creditrici a lui correlate, la Suprema Corte ha emesso la sentenza a Sezioni Unite n. 17186 del 28.06.2016 enucleando un fondamentale principio di diritto. L’esigenza di fare chiarezza sul punto nasce dal fatto che tra chi formula la proposta di concordato e i creditori che sono chiamati ad accettare tale proposta vi è un contrasto di interessi coessenziale alle loro qualità in quanto portatori di interessi divergenti. Il rimedio concepito in generale per neutralizzare il sopra richiamato conflitto di interessi si sostanzia nel divieto di partecipazione al voto dei soggetti in situazione di conflitto. Vero è altresì che in materia di concordato preventivo l’art. 163 riconosce ai creditori, che presentano proposte concorrenti, il diritto di voto sulla loro stessa proposta purché siano collocati in un’autonoma classe di modo che il relativo conflitto di interesse venga neutralizzato. Tuttavia analoga norma non esiste nella disciplina del concordato fallimentare e quindi la perplessità manifestata in merito a detta problematica era senz’altro legittima. Infatti nell’art. 127 della Legge fallimentare, che regola per l’appunto l’esercizio del voto, non è riscontrabile una espressa disciplina di tale diritto in capo al creditore che abbia presentato la proposta di concordato. Ebbene, dal silenzio del legislatore la Suprema Corte fa discendere in via deduttiva l’applicazione della regola del divieto di voto per il creditore proponente e ciò al fine di superare il sopra richiamato, immanente, contrasto tra l’interesse del proponente e l’interesse comune dei creditori. Non costituisce circostanza ostativa a tale conclusione l’obiezione secondo cui, nell’ipotesi di concordato proposto dall’unico creditore, la negazione del diritto del voto al creditore proponente condurrebbe all’impossibilità di omologare il concordato fallimentare. In tal caso infatti non sarebbe necessaria una votazione sulla proposta di concordato, stante l’identità tra chi propone e chi dovrebbe approvare, e pertanto detta fase sarà semplicemente omessa procedendosi direttamente alla successiva fase dell’omologazione. Infine per quel che concerne il riconoscimento del diritto al voto concordatario alle società correlate al creditore proponente, la Corte di Cassazione attua un’interpretazione estensiva della regola sancita dal VI comma dell’art. 127, per cui sono esclusi dal voto i “crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo”, ritenendola applicabile non solo alle ipotesi di conflitto di interesse espressamente richiamate nell’articolo bensì a tutte quelle configurabili in astratto. Nella sentenza in esame l’estensione dell’esclusione del voto alle società correlate viene giustificato per il fatto che il loro voto sarebbe, altrimenti, facilmente condizionato o condizionabile da tutti quei soggetti che si trovano in situazione di conflitto, incluso il creditore proponente. Di per contro, un’interpretazione restrittiva della norma in questione darebbe luogo ad inaccettabili lacune e contraddizioni nella disciplina del conflitto di interesse nel voto concordatario. La Suprema Corte ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “Sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo”.