Sebbene l’uso del bonifico bancario nelle transazioni commerciali sia divenuto ormai prevalente rispetto ad altre forme di pagamento, può indubbiamente capitare che un assegno, circolare oppure bancario non trasferibile, venga smarrito o trafugato e quindi posto all’incasso da parte di un soggetto non legittimato. Nella prassi molteplici sono stati i casi in cui un assegno è finito nelle mani di un altro soggetto il quale, spacciandosi per il beneficiario, ha incassato la somma portata dal titolo.

In questi casi, ci si domanda, la banca è sempre responsabile nei confronti dell’effettivo titolare del credito e deve quindi rinnovare il pagamento? 

In altri termini: la responsabilità della banca è una responsabilità di tipo oggettivo oppure avente natura contrattuale? La banca che ha negoziato l’assegno può quindi andare esente da responsabilità laddove dimostri di aver adottato una condotta diligente e conforme alle procedure nell’identificazione del soggetto che materialmente ha posto all’incasso il titolo?

Sul punto la giurisprudenza degli ultimi decenni è stata estremamente altalenante. 

Nelle pronunce più risalenti (fine anni ’50) la Corte di Cassazione ha aderito alla prima tesi, facendo discendere la responsabilità oggettiva della banca dall’art. 43, II comma L.A. che stabilisce che: “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”, responsabilità che deve essere affermata per il solo fatto che il pagamento è stato eseguito in favore di un soggetto non legittimato, prescindendo dall’accertamento della condotta colposa della banca (v. Cass. n. 3133 del 1958).

Successivamente tale orientamento è stato abbandonato e la Corte, con numerose sentenze ha asserito che la banca che esegue il pagamento in favore di un soggetto diverso dal prenditore, ma che si legittima cartolarmente come tale, ne risponde nei confronti dell’effettivo titolare del credito solo nel caso in cui non abbia usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore dell’assegno (v. Cass. n. 2360/1968, Cass. n. 3317/78, Cass. n. 5158/79, Cass. n. 686/1983, Cass. n. 4187/1987, Cass. n. 4087/1992, Cass. n. 10460/1994, Cass. n. 9888/1997).

Nel ventennio successivo la Suprema Corte è tornata ad abbracciare il primo orientamento condannando le banche negoziatrici a rinnovare sempre il pagamento a prescindere da indagini volte a verificare la sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore. 

A partire dal 2016 ha poi virato nuovamente sulla posizione che assegna centralità al criterio della colpa facendo dipendere la responsabilità della banca dall’inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dall’art. 1176, II comma c.c..

Su una questione così dibattuta si sono recentemente pronunciate con sentenza n. 12477 del 21.05.18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione facendo finalmente chiarezza. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini riguardava un caso in cui un assegno circolare era stato spedito a mezzo posta ordinaria e posto all’incasso da un soggetto, munito di documento di identità e codice fiscale falsi, il quale si era spacciato per il beneficiario.

La Corte ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno. Ne consegue che la banca negoziatrice: “è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, II comma c.c.”.

La lite è stata tuttavia decisa riconoscendo, nella fattispecie, un concorso di colpa della banca negoziatrice dell’assegno e del soggetto emittente: la prima, per aver pagato il titolo a persona sconosciuta che si era recata per la prima volta presso i suoi sportelli limitandosi ad identificarla attraverso l’esame di un unico documento senza adottare altre cautele e/o raccogliere ulteriori informazioni attraverso il circuito bancario; la seconda, per aver spedito l’assegno a mezzo posta ordinaria sebbene la sottrazione di valori dalla corrispondenza ordinaria sia fatto frequente e notorio.