In un momento di grande incertezza economica e finanziaria come quello che stiamo vivendo, chi intende tutelare gli interessi di una persona fisica, di un disabile o anche di un Ente, può trovare nella costituzione del c.d. Vincolo di destinazione sui beni di cui all’art. 2645-ter c.c., uno strumento adeguato al perseguimento del proprio scopo.

Tale istituto non determina il trasferimento della proprietà del bene (immobile e/o mobile registrato), né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio, ma destina uno e più beni alla realizzazione di un “interesse meritevole di tutela” per una durata non superiore a novanta anni o per la durata della vita del soggetto beneficiario. L’apposizione del vincolo di destinazione, ovviamente da rendere nota ai terzi mediante trascrizione dell’atto, ha l’effetto di ISOLARE ovvero creare una sorta di segregazione patrimoniale sui beni vincolati in modo da destinarli in via esclusiva al perseguimento del fine per il quale l’atto è stato istituito.

Con l’apposizione del vincolo di destinazione i beni che ne sono oggetto vengono sottratti alle vicende in cui può essere coinvolto il loro proprietario: ciò significa che i beni vincolati sono sottratti all’azione esecutiva dei creditori, non possono essere assoggettati a procedure esecutive o concorsuali non entrano a far parte della comunione legale dei beni fra i coniugi, né fanno parte dell’asse ereditario. I beni conferiti ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti a tale scopo.

L’individuazione dell’interesse meritevole di tutela è rimessa all’autonomia privata secondo la regola generale dell’art. 1324 cod. civ. in base al quale ogni interesse meritevole di tutela può valere come scopo legittimo di un atto di destinazione. Da ciò si evince che l’identificazione di tale interesse deve essere ponderata in maniera scrupolosa prima della costituzione del vincolo onde evitare la possibilità che lo stesso vincolo possa essere impugnato in sede giudiziale da parte dei creditori.

Si segnala una pronuncia con la quale la Cass. pen. Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1935 nega l’assoggettabilità a sequestro conservativo dei beni oggetto di vincolo di destinazione in favore di un figlio disabile: La condizione di gravissima disabilità del figlio della ricorrente (con “invalidità non inferiore all’80%”) è circostanza documentata e non contestata, laddove il vincolo è stato costituito il 04/10/2016 dopo la tredicesima operazione subita dal figlio e l’accertamento dell’irreversibilità della sua condizione. Il soggetto che costituisce il vincolo in favore del disabile non può essere perseguito dai creditori per debiti estranei alla tutela del beneficiario. Né la decisione impugnata può essere legittimata dalla considerazione che l’interesse del beneficiario persona disabile è tutelato dalla priorità temporale della trascrizione dell’atto di destinazione in suo favore e che non vi è lesione dell’interesse del beneficiario da parte del sequestro conservativo: il problema, infatti, non è la priorità della trascrizione, ma l’impossibilità per la curatela (non portatrice di un credito contratto per gli scopi del vincolo) di ottenere la concessione di un sequestro su un bene tutelato ex art. 2645 ter c.c., bene che, se, come nel caso di specie, il vincolo è ritenuto meritevole di tutela, non può costituire oggetto di sequestro; inoltre, il sequestro può pregiudicare, anche in modo irreparabile, gli interessi tutelati dall’ordinamento con la specifica previsione di cui all’art. 2645 ter c.c., qualora fosse necessario utilizzare il bene o alienarlo proprio per conseguire il denaro necessario alle cure e al mantenimento del beneficiario del vincolo, in ossequio agli scopi del vincolo”.