Con l’ordinanza n. 2904/2021 del 08.02.2021 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’aspetto più dibattuto e controverso in tema di fondo patrimoniale cercando di contemperare, da un lato, l’interesse alla non pignorabilità dei beni conferiti nel fondo in quanto destinati a soddisfare le esigenze familiari e, dall’altro, le legittime pretese dei creditori che spesso contestano un uso distorto dell’istituto da parte dei coniugi in quanto finalizzato a sottrarre i beni alle azioni esecutive.

La Corte ha preliminarmente posto l’accento sul concetto di “bisogni della famiglia” di cui all’art. 167 comma 1 c.c., al cui soddisfacimento sono vincolati i beni conferiti nel fondo patrimoniale, accogliendo la tesi di un’interpretazione estensiva dello stesso. In altri termini nel concetto di “bisogni della famiglia” sono ricomprese non solo le necessità c.d. essenziali e indispensabili, ma tutto quanto risulti essere “necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare e al suo miglioramento del benessere anche economico”.

Affinché un debito possa dirsi contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari e quindi dar luogo all’azione esecutiva sul fondo patrimoniale, è dunque necessario che “la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia” come sopra intesi. Circostanza che, secondo la Suprema Corte, non è tuttavia sempre presente nelle obbligazioni contratte dal coniuge nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e/o professionale potendo la stessa assolvere indirettamente ed in via mediata ai soddisfacimento dei bisogni familiari solose e nella misura in cui con i proventi della propria attività imprenditoriale o professionale il coniuge, in adempimento ai propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte”.