Con la recente Ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento in tema di imposte indirette confermando le sue precedenti n. 1131/2019, n. 19167/2019, n. 10256/2020 e n. 24153/2020 in tema di Trust.
Il principio affermato è quello secondo cui l’imposta su successioni e donazioni, al pari di quella ipotecaria e catastale, applicabili anche ai negozi di costituzione di vincoli di destinazione (ergo anche al Trust), è dovuta solo a determinate condizioni, in ogni caso non al momento di costituzione dello stesso.
Infatti, per la legittimità della pretesa erariale sul vincolo di destinazione è irrilevante sia il momento della costituzione sia quello della effettiva dotazione patrimoniale, trattandosi di circostanze “neutre” dal punto di vista fiscale, meramente attuative degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo. L’imposta deve ritenersi dovuta solo a seguito del trasferimento del bene al beneficiario, circostanza peraltro assolutamente eventuale.
Secondo la Cassazione, infatti, anche se il vincolo di per sé determina un’utilità per il disponente costituita dalla separazione dei beni, tale beneficio non si traduce automaticamente in un incremento patrimoniale né a favore del trustee (che è tenuto soltanto ad amministrare e custodire il bene in Trust in vista del trasferimento definitivo ai beneficiari) né a favore del medesimo disponente. Il trasferimento effettivo di ricchezza si realizza soltanto all’atto dell’eventuale attribuzione finale del bene.
Considerato che sul punto il panorama giurisprudenziale può dirsi ormai consolidato, la scelta del Trust quale strumento per la pianificazione e la protezione del proprio patrimonio diventa un’opportunità sempre più conveniente e da valutare accuratamente.