Sino al 2012 la questione dell’utilizzo di telecamere in ambito condominiale era questione assai incerta e comunque difficile da conciliare con la normativa vigente in materia di Privacy. La riforma del Condominio (L. 220/2012) ha fatto chiarezza sul punto introducendo il nuovo art. 1122-ter che prevede la possibilità da parte dell’assemblea condominiale di deliberare, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, l’installazione di una telecamera sulle parti comuni del palazzo (ingressi, cortili, parcheggi, scale e pianerottoli etc.) per la tutela della sicurezza di cose e persone. Ovviamente la videosorveglianza è tenuta a garantire la riservatezza di coloro che abitano e frequentano il condominio e quindi dovrà attuarsi nel rispetto delle indicazioni dettate dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante pubblicato nel 2013 con il titolo “Il Condominio e la Privacy”.
Le prescrizioni sopra accennate prevedono la necessità di segnalare con appositi cartelli la presenza della videocamera; il divieto di conservare le registrazioni oltre un certo arco temporale, non superiore alle 48 ore; l’obbligo di riprendere esclusivamente le parti comuni evitando i luoghi circostanti e quelli non rilevanti come strade e/o altri edifici; l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza per la protezione delle immagini raccolte con indicazione del responsabile del trattamento dei dati.
Diversa è la fattispecie, a dire il vero sempre più frequente, in cui il singolo condomino decide di installare in via autonoma una telecamera per ragioni di sicurezza personale ovvero per sorvegliare lo spazio esterno alla propria abitazione. In questi casi i dubbi ai quali spesso mi capita di rispondere sono i seguenti: è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale? Quali zone si possono riprendere con l’impianto di videosorveglianza personale evitando di incorrere in illeciti sanzionati dal Codice Privacy oltre all’obbligo di dover rifondere i danni procurati dall’invasione della sfera privata altrui? In tali casi, è bene chiarire che non occorre la preventiva autorizzazione degli altri condomini né tanto meno è necessaria l’installazione di apposito cartello, ma la telecamera dovrà essere installata in modo da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato (ad esempio la propria porta di ingresso, il proprio giardino, il proprio posto auto) senza inquadrare tutto il pianerottolo oppure l’intero garage così come la strada antistante. In sintesi le zone sorvegliate possono essere solo la propria abitazione e le sue pertinenze. Occorre solo assicurarsi, al momento dell’installazione, che l’angolo di ripresa sia stato correttamente individuato.
Proprio in ragione del fatto che le installazioni private non invadono la sfera di soggetti terzi né le immagini sono visibili ad estranei, le stesse non sono soggette al rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy. Di conseguenza l’amministratore condominiale non dovrà occuparsi della questione.
Onde evitare complicazioni è importante sapere che chiunque effettua registrazioni su fondi o spazi altrui è soggetto non solo alle sanzioni amministrative indicate dal Codice della Privacy, ma tale condotta può configurare oltre ad un illecito civile (art. 833 c.c. “divieto di atti emulativi”) anche un’ipotesi di illecito penale andando ad integrare il reato di “interferenze illecite nella vita privata” ex art. 615 bis c.p. o quello di molestie ex art. 660 c.p.. Si pensi, tanto per fare un esempio pratico, a chi volutamente e consapevolmente installa telecamere per spiare la vita dei vicini confinanti.
Ricordo inoltre che in alcuni casi il contenzioso è sorto in ragione dell’installazione di semplici telecamere “giocattolo”, sagome in plastica esternamente simili ad una videocamera ma prive all’interno di qualsiasi dispositivo di ripresa e registrazione, installate come deterrenti per prevenire l’ingresso di potenziali malintenzionati. A questo riguardo rammento una recente sentenza del Tribunale di Latina (17.09.2018) che ha respinto un ricorso d’urgenza avendo accertato l’inidoneità della finta telecamera ad effettuare riprese e dunque l’impossibilità di arrecare qualsiasi danno al vicino che ne aveva chiesto la rimozione.