Prendo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova datata 17.01.2019 con la quale si autorizza una quindicenne affetta da disforia di genere a diventare uomo per analizzare la questione, molto dibattuta a livello etico, del cambiamento dell’identità di genere.
Partendo dal presupposto che a far data dal 19/06/2018 la transessualità non è più stigmatizzata come “malattia mentale” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma considerata come “condizione di salute sessuale” meritevole di tutela, la citata sentenza ha accolto la richiesta dei genitori di una quindicenne i quali “tenendo imprescindibilmente conto della volontà della figlia” avevano fatto richiesta di autorizzazione al cambio di identità di genere. Il Tribunale ha autorizzato la correzione dei dati anagrafici e l’intervento invasivo per la rimozione dell’utero e dei seni nell’intento di assicurare il “benessere psicofisico” della minore.
Gli interventi chirurgici necessari allo scopo sono posti a carico del Sistema Sanitario Nazionale che copre le cure principali per i transgender.
Il caso sopra citato fa discutere in quanto è uno dei primi in Italia che coinvolge soggetti adolescenti non ancora maggiorenni, riconosciuti portatori di uno specifico interesse e quindi capaci di scegliere la propria identità sessuale.
A ben vedere nel nostro paese, si registrano ogni anno circa 50-60 domande di rettifica di attribuzione di sesso ai sensi della Legge n. 164 del 14/04/1982.
Il percorso per modificare l’identità sessuale è di tipo complesso poiché interessa molteplici livelli, medici, legali oltre che giudiziari.
Ricordo che la procedura richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato il quale deve presentare un’apposita domanda di rettifica al Tribunale di residenza dell’interessato. In questa prima fase (di natura contenziosa) è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero e di un Consulente Tecnico d’ufficio, generalmente uno psichiatra, in grado di valutare il movente psicologico che costituisce il fondamento della richiesta. Accertata la sussistenza di tale presupposto il Tribunale autorizza il richiedente a sottoporsi all’intervento chirurgico indicato in sentenza (anche se generalmente i richiedenti già prima dell’intervento si sottopongono autonomamente ad una preliminare cura ormonale che proseguirà anche nella fase successiva all’operazione). L’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria è indispensabile perché in difetto non sarebbe possibile rimuovere un organo sessuale sano in ragione di quanto previsto dall’art. 5 C.C. : “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati in quanto cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
La seconda fase della procedura è invece molto più celere, si svolge interamente in camera di consiglio e si conclude con una sentenza di mero accertamento. Verificata l’avvenuta modifica anatomica a mezzo di presentazione della cartella clinica e/o Consulenza Tecnica d’Ufficio, il Tribunale emette una seconda sentenza che legittima il cambio di identità all’Ufficio Anagrafe così come su tutti gli altri documenti personali (fatta eccezione per il casellario giudiziario e per l’estratto integrale di nascita).
La rettifica anagrafica consente al soggetto di acquisire un nuovo status sociale e giuridico. Un eventuale precedente vincolo matrimoniale sarebbe da considerare sciolto, ma a far data dall’entrata in vigore della Legge Cirinnà (L. 76/2016) in materia di unioni civili, i coniugi intenzionati a proseguire comunque il loro rapporto sono automaticamente assoggettati a quest’ultima disciplina con conseguente trasformazione del vincolo del matrimonio in “unione civile fra persone dello stesso sesso” (art. 1 comma 27).
Per completezza di informazioni si rammenta infine che, a fronte della storica pronuncia della Cassazione, I° sez. civile de 21/07/2015, al fine di ottenere la rettifica anagrafica non è più indispensabile l’intervento di adeguamento degli organi genitali (la Corte ha deciso in tal senso il ricorso di un trans che dopo essere stato autorizzato all’intervento aveva rinunciato alla trasformazione in ragione dell’equilibrio psico-fisico raggiunto con gli anni, ma chiedeva comunque la rettifica del sesso presso l’Ufficio Anagrafe).
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180 del 13/07/2017 che ha ribadito la legittima rettifica anagrafica in assenza di intervento chirurgico così argomentando: “l’intrapreso articolato percorso psicologico e la connessa terapia ormonale e farmacologica hanno portato alla consapevole, profonda ed irreversibile scelta di genere, determinando piena identificazione nel sesso opposto”.
In buona sostanza, a fronte del più recente orientamento giurisprudenziale, ognuno ha facoltà di scegliere la propria identità di genere sulla base della percezione della propria sessualità e le caratteristiche anatomiche e biologiche assegnate dalla Natura non costituiscono più un ostacolo invalicabile per il cambiamento.